L’obiettivo di una reciproca collaborazione, rapida ed efficace, potrà essere raggiunto solo dopo aver adottato misure che salvaguardino i diritti individuali nel rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (è apposta una precisa direttiva in tal senso alla lett. b dell’art. 3).
La delega impone la previsione di forme specifiche di assistenza giudiziaria oltre che nei procedimenti per l’applicazione di sanzioni amministrative, anche relativamente alla disciplina delle condizioni per la restituzione di cose pertinenti al reato conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della Convenzione, nonché relativamente alle procedure per consentire il trasferimento di persone detenute a fini investigativi, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione.
Dovrà essere disciplinata l’efficacia processuale delle audizioni compiute mediante videoconferenza, tenendo conto della disciplina in materia. Il riferimento normativo è all’art. 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale che regola la partecipazione al processo a distanza per l’imputato detenuto all’estero, approntando apposite garanzie difensive.
Avvocato penalista Verona