In tema di rifiuti, il trasporto di rifiuti pericolosi senza il prescritto formulario, o con un formulario con dati incompleti o inesatti, eseguito sino al 16 agosto 2011 non è più sanzionato penalmente né dal nuovo testo dell’art. 258, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che si riferisce alle imprese che trasportano i propri rifiuti e che prevede la sanzione penale per altre condotte (in particolare, per chi, nella predisposizione di certificati di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla tipologia del rifiuto o fa uso del certificato falso) - né dal D.Lgs., art. 260-bis (come introdotto dal art. 36, D.Lgs. 205/2010), che punisce il trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato dalla scheda Sistri.
Avvocato penalista Verona