Con la sentenza n. 26889 del 2016, le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione hanno dato risposta negativa al quesito se il decreto che dispone l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni attraverso l'installazione in congegni elettronici di un virus informatico debba indicare, a pena di inutilizzabilità dei relativi risultati, i luoghi ove deve avvenire la relativa captazione, salvo si tratti di luoghi di privata dimora. Le Sezioni Unite hanno inoltre affermato che si può prescindere da tale indicazione nel caso in cui l'intercettazione per mezzo di virus informatico sia disposta in un procedimento relativo a delitti di criminalità organizzata anche se la captazione avviene nei luoghi di privata dimora.
L'intercettazione tramite smartphone, tablet e Pc a mezzo virus c.d. "trojan horse", per i delitti di criminalità organizzata, è quindi lecita, secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, anche nei luoghi di privata dimora.
Avvocato penalista Verona