Pronunciandosi su un ricorso contro la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato il giudizio di responsabilità penale nei confronti di alcuni soggetti per il reato di associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, la Corte di Cassazione (Sez. III penale, sent. n. 42736 del 10 ottobre 2016) ha accolto la tesi difensiva con cui si lamentava l'erroneità dell'ordinanza pronunciata dai giudici di merito che ha rigettato l'eccezione relativa alla omessa notifica del deposito della sentenza di primo grado avvenuto fuori termine ed ha affermato che l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito, ex art. 548 comma 2 c.p.p., della sentenza di primo grado integra una nullità a regime intermedio, la quale, ove ritualmente eccepita, non è sanata dalla proposizione dell'appello da parte del difensore dell’imputato.
Carlo Sorio, Avvocato penalista di Verona