Pronunciandosi su un ricorso avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la decisione di primo grado, riconoscendo la responsabilità per il reato di lesioni personali colpose in relazione ad un infortunio sul lavoro occorso ad un operaio a causa della rimozione delle protezioni della macchina cui era addetto, la Corte di Cassazione (Sez. IV penale, sent. 19 ottobre 2016 n. 44327 ) – nel respingere la tesi difensiva secondo cui la Corte di appello aveva errato nell'escludere l'abnormità del comportamento dell’operaio - ha ribadito che il datore di lavoro é responsabile delle lesioni occorse all'operaio in conseguenza dell'uso del macchinario, il quale, pur non presentando alcun difetto di costruzione o di montaggio, per come in concreto utilizzato, ha comunque esposto i lavoratori a rischi del tipo di quello in concreto realizzatosi, in particolare in quei casi in cui la rimozione della protezione prevista dal costruttore sia conseguenza di prassi aziendale per l’aumento dei ritmi produttivi.
Carlo Sorio, Avvocato penalista Verona