La modifica legislativa si è contraddistinta principalmente per l'inserimento, nel primo comma dell'art. 603-bis c.p., di una disposizione contenente due diverse fattispecie incriminatrici - il reclutamento finalizzato all'impiego presso terzi e l'impiego di manodopera in condizioni di sfruttamento - che ridisegnano il perimetro della tutela penale del rapporto di lavoro in un ambito che spazia dal reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla all'impiego presso terzi in condizioni di sfruttamento e giunge a contemplare il mero impiego del lavoratore – solo eventualmente collegato ad una precedente attività di intermediazione illecita - in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno di quest'ultimo.
Carlo Sorio , Avvocato penalista Verona