La prova dell'intenzionalità del dolo (ergo: rappresentazione e volizione dell'evento come conseguenza diretta ed immediata della condotta dell'agente ed obiettivo primario da costui perseguito) esige il raggiungimento della certezza "al di là di ogni ragionevole dubbio" che la volontà dell'imputato sia stata orientata proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto, da ricavarsi da elementi ulteriori rispetto al comportamento "non iure", come può emergere, a mero titolo di esempio, dal tenore dei rapporti tra l'agente e l'intraneo e/o il soggetto che dal provvedimento stesso riceve vantaggio patrimoniale (Cass. pen. Sez. IV, sent. 26 aprile 2016 - 2 dicembre 2016, n. 51536).