Di conseguenza, il profitto illecito conseguente alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. 74/2000, non può essere attribuito anche all’autore del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.Va anche annullato il provvedimento del giudice qualora confermi la legittimità del sequestro preventivo senza individuare specificamente il profitto o prezzo del reato riferibile alla condotta di emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Avvocato penalista Verona.