La sentenza di merito si era evidentemente fondata sulla giurisprudenza della Corte EDU secondo cui viola il diritto al ne bis in idem di cui all'art. 4 Prot. 7 CEDU l'apertura o la prosecuzione di un procedimento penale avente ad oggetto la medesima violazione tributaria già oggetto di un provvedimento sanzionatorio definitivo avente natura sostanzialmente punitiva in base ai noti criteri Engel, ancorché formalmente qualificato come "amministrativo" nell'ordinamento nazionale.
Avvocato penalista Verona