La Suprema Corte di Cassazione, Sezione II penale, con l'interessante sentenza n. 11964/2020 depositata il 10 aprile 2020, in tema di c.d. "truffa contrattuale", ha precisato che il pagamento di merci effettuato mediante assegni di conto corrente privi di copertura (non costituente, di norma, raggiro idoneo a trarre in inganno il soggetto passivo) concorre ad integrare l’elemento materiale del reato, qualora sia accompagnato da un malizioso comportamento dell’agente nonché da fatti e circostanze idonei a determinare nella vittima un ragionevole affidamento sul regolare pagamento dei titoli, sicché il raggiro può essere integrato da una serie preordinata di acquisti successivi, dapprima per modesti importi regolarmente onorati, in modo da ingenerare nel venditore l’erroneo convincimento di trovarsi di fronte a un contraente solvibile e degno di credito, e poi per importi maggiori che non vengono invece pagati, purché l’inadempimento degli obblighi contrattuali sia l’effetto di un precostituito proposito fraudolento desumibile in base alle caratteristiche del fatto, come ad esempio la notevole differenza di importo tra i crediti onorati e quelli insoluti. In tal caso, però, è proprio la consegna della merce ad integrare il momento consumativo del reato (previa ricezione degli assegni post datati che costituisce, grazie alle condotte maliziose che l’hanno preceduta, raggiro idoneo per la consumazione del reato di truffa) e non la scadenza degli assegni medesimi che, invece, determina il momento in cui la persona offesa viene ad avere consapevolezza del raggiro subito e, conseguentemente, il momento dal quale decorre il termine per proporre querela.